ASSOCIAZIONE
Co.C.I.T. -
Coordinamento Contro l�Inquinamento da Tangenziale
STATUTO
TITOLO
I
DENOMINAZIONE - SEDE
Art. 1 -
E’
costituita con durata indeterminata e con sede in via Giorgio Ferro 13 a Venezia
Mestre, l’Associazione denominata Co.C.I.T. - Coordinamento Contro
l’Inquinamento da Tangenziale.
TITOLO
II
SCOPO – OGGETTO
Art 2 -
L’Associazione
è apartitica, non ha scopi di lucro e si propone:
1.
di operare per la difesa della salute delle persone e dell’ambiente
rispetto alle conseguenze nocive prodotte dal traffico veicolare promuovendo una
mobilità sostenibile;
2. di operare contro gli impatti
negativi sulla città del traffico di attraversamento extraurbano,
interregionale ed internazionale ;
3. di operare per il superamento
dell’utilizzo della tangenziale ovest come raccordo autostradale fino ad un
possibile intervento di rottamazione urbanistica della stessa a favore di una
riqualificazione e ricucitura del territorio della città.
Art. 3 -Per
il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione può promuovere e
rappresentare le istanze legate agli scopi associativi verso istituzioni
pubbliche e private ed in tutte le sedi idonee; promuovere e gestire,
organizzare e coordinare attività anche in collaborazione con gli enti Locali,
Regionali e Statali; partecipare ad organismi pubblici e privati nei quali sia
prevista la presenza di rappresentanze associative; promuovere e partecipare a
fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di
capitali, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli dell’associazione;
promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni
che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che
consentano il rispetto dell’autonomia dell’associazione.
TITOLO
III
SOCI
Art. 4 -
Possono
essere soci dell’Associazione le persone fisiche residenti nel Comune di
Venezia che abbiano raggiunto la maggior età, nonchè associazioni regolarmente
costituite od altri enti che perseguano scopi coerenti con le finalità del
Co.C.I.T.. Le associazioni hanno diritto ad un voto e sono rappresentate dal
legale rappresentante o da suo delegato. E’ esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 -
Chi
intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo
domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne i
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Art. 6 -
La
qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione, a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio
voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle
norme dello Statuto e dei Regolamenti, a partecipare alle elezioni degli organi
direttivi.
Art.
7 -
I
soci sono tenuti all’osservanza
dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali, al pagamento della quota sociale
annuale. Tale quota è determinata con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 8 -
La
qualifica di socio viene meno per dimissioni ed esclusione.
Art.
9-
L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non
ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; che, senza
giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa; che
svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi
dell’Associazione. Tale provvedimento deve essere comunicato ai soci
destinatari mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al
rimborso di quote o contributi associati versati. Avverso il provvedimento di
esclusione è ammesso reclamo all’Assemblea.
Art.
10 –
La
qualifica di socio diviene effettiva e viene meno dalle relative annotazioni sul
libro soci.
TITOLO
IV
FONDO COMUNE
Art. 11-
Il fondo
comune è costituito dalle quote e contributi associativi che non sono
trasmissibili né rivalutabili; da eventuali oblazioni, contributi o liberalità
provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al
sostegno dell’attività o dei progetti, il tutto in conformità alla Legge
vigente; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono
inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci, nemmeno in forme indirette,
durante la vita dell’associazione nè all’atto del suo scioglimento.
TITOLO
V
ESERCIZIO SOCIALE E ORGANI
Art. 12 -
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro
tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il consiglio Direttivo deve
predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati. Il
bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio dovrà attenersi alle
prescrizioni di legge.
Art. 13 -
Sono
organi dell’associazione:
·
l’Assemblea
degli associati
·
il
Consiglio Direttivo
·
il
Presidente
Tutte
le cariche sociali sono a titolo gratuito.
TITOLO
VI
LE ASSEMBLEE DEI SOCI
Art. 14 -
La
convocazione delle
Assemblee
deve effettuarsi mediante avviso scritto affisso con anticipo di almeno 15
giorni dalla prima convocazione presso la sede sociale ed i luoghi in cui si
svolgono le attività sociali, contente l’ordine del giorno, il luogo, la data
e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea
si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o qualora
ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,
da almeno un quinto degli associati. In quest’ultimo caso, la convocazione
deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea
elegge i membri del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero.
L’Assemblea
può essere convocata per eleggere, sostituire o destituire uno o più membri
del Consiglio Direttivo. In caso di destituzione del Consiglio Direttivo
provvederà all’immediata elezione di un Presidente e di un Vice Presidente
pro-tempore, i quali stabiliranno entro 15 giorni la data dell’Assemblea per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 45 giorni secondo
le procedure statutarie.
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice
Presidente, in assenza di entrambi da persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del segretario spetta al presidente dell’Assemblea.
Nelle
Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati secondo il principio del
voto singolo.
Art. 15 -
L’Assemblea Ordinaria approva il bilancio consuntivo; discute la politica
associativa attuata verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee
programmatiche; discute, definisce ed approva la linea di politica associativa;
delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea
Ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi
alla chiusura dell’anno sociale.
Entro
la fine dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, avrà luogo
l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso. Con trenta giorni
d’anticipo sulla data di questa Assemblea, il Direttivo è tenuto ad invitare
i soci alla presentazione delle candidature per la cariche previste. Le
candidature potranno essere avanzate fino all’apertura delle votazioni.
Art. 16 -
Le
Assemblee attinenti alla modificazione dello Statuto e allo scioglimento
dell’Associazione sono definite Straordinarie e richiedono la presenza di
almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, nonchè
il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti.
Art. 17 -
L’Assemblea, fatto salvo quanto previsto per le variazioni statutarie e lo
scioglimento dell’Associazione, è regolarmente costituita quando in prima
convocazione siano presenti la metà
più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati intervenuti. Delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto
al voto su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art. 18
–
I verbali
delle assemblee, le deliberazioni e i bilanci approvati sono pubblici. Ogni
socio ha diritto di prenderne visione. Il segretario, cui è assegnata la
conservazione di tali documenti, ha il dovere, in risposta ad ogni richiesta, di
rendere effettivo il diritto del socio alla conoscenza della documentazione
relativa alla vita associativa.
TITOLO
VII
ALTRI ORGANI
Art. 19
-
Il
Consiglio Direttivo.
E’
formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra gli
associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e
sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il
vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione prevede
la comunicazione agli interessati, che dovrà pervenire alle rispettive
residenze anche utilizzando la posta elettronica con l’avviso di ricevimento.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. I soci possono assistere ai
lavori del Direttivo.
Art. 20 -
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’associazione. Spetta pertanto al Consiglio Direttivo: curare
l’esecuzione degli indirizzi assembleari; redigere il bilancio consuntivo;
emanare i regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti
all’attività sociale; deliberare provvedimenti verso i soci; deliberare circa
ammissione, recesso ed esclusione degli associati; nominare i responsabili delle
commissioni di lavoro e i settori di attività in cui si articola la vita
dell’associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’associazione.
Art. 21 -
Qualora
venga a mancare il numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo, quelli
rimasti in carica devono convocare l’Assemblea affinché questa provveda alla
sostituzione dei consiglieri mancanti.
Art. 22 -
Su
iniziativa del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno dieci soci e
successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, possono essere
costituiti gruppi di lavoro territoriali o tematici. Il gruppo formato indica
uno o due referenti che vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 23 -
Il
Presidente.
Viene
eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale
dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono
esercitate dal Vice Presidente.
TITOLO
VIII
SCIOGLIMENTO
Art. 24
-
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà la
destinazione del Patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà
uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone
i poteri. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte
le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di
perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni senza scopo di
lucro che perseguano attività di promozione della tutela ambientale.
TITOLO
IX – NORMA FINALE
Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.